Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: settore difesa

Si chiede se il regolamento in oggetto che preveda espressamente quanto indicato dal parere n. 715, possa essere attuato con atto amministrativo interno a firma del Dirigente responsabile della Stazione Appaltante, nell'ambito della sua autonomia amministrativa oppure debba essere una disposizione impartita dagli organi sovraordinati a quest'ultima. Magg. com. Filippo STIVANI.

Il DPR 236/2012 all'art. 133 co. 1i ndica che le spese per l'acquisizione di beni e servizi (si suppone che nei servizi in questo caso rientrino anche i lavori) di importo superiore alla soglia dell'art 125 co. 11 del D.Lgs. 163/2016 ( € 40.000 + IVA) ossia il vecchio codice dei contratti, siano sottoposte a verifica di conformità (leggasi collaudo vero e proprio con emissione di verbale) mentre per quelle di importo inferiore basta una semplice dichiarazione di buona provvista o buona esecuzione(o retrofattura). Tale interpretazione è corretta? Vale anche per i lavori? È valida anche a seguito dall'entrata in vigore del nuovo codice D.Lgs. 50/2016? Magg. Filippo STIVANI

La Direttiva 2014/24/UE indica che per gli appalti pubblici di sole forniture aggiudicate da Stazioni Appaltanti della Difesa il limite è pari a euro 139.000 + IVA con riferimento ai soli materiali indicati nell'allegato III della Direttiva (zolfo, sughero, legno, carta, cartoni, vetro, ghisa etc ) mentre per i restanti prodotti non compresi in tale elenco il limite è di euro 214.000 + IVA: è corretta l'interpretazione? Per quanto riguarda invece i servizi vale sempre il limite di euro 214.000 + IVA poiché la Direttiva non menziona alcuna restrizione, è corretta l'interpretazione? Magg . Filippo STIVANI

L’art. 1 comma 6, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che “il presente Codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della Difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contatti: a) che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 15.11.2011, n. 208...”.
La vigente Delibera ANAC n. 1174 del 19.12.2018 indica altresì che sono tenuti al pagamento della contribuzione in oggetto, le Stazioni Appaltanti (SA) di cui all’art. 3, comma 1, lettera o) e gli Operatori Economici (OE) di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.lgs. 50/2016. Per quanto precede si chiede se, per le attività negoziali svolte ai sensi del D.Lgs. 208/2011, non sia dovuto il contributo ANAC in parola, sia da parte delle SA che degli OE invitati alle procedure d’acquisto alla luce del fatto che, gli stessi, parrebbero non rientrare nelle definizioni dei soggetti obbligati di cui alla predetta Delibera. Con l’occasione si chiede altresì se, le semplificazioni previste dalla L. n. 120/20 recentemente modificate dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, siano applicabili nel caso di acquisti effettuati ai sensi del D.Lgs. 208/2011, entro le soglie comunitarie previste da tale norma. Magg. com. Filippo STIVANI

Il D.Lgs. 208/2011, relativo ad alcuni peculiari acquisti per il comparto Difesa e sicurezza di cui agli artt. 159 - 162 del Codice, prevede alcune notevoli semplificazioni tra le quali: 1 - l'obbligo di acquisizione dello smart CIG per qualunque importo, con conseguente mancato pagamento del contributo ANAC sia per la Stazione Appaltante che per l'operatore economico. Tale interpretazione è stata fornita dall'ANAC tramite PEC in data 07/07/2021, in risposta a specifico quesito, in ragione del Comunicato del Presidente in data 18/12/2019, tuttora valido; 2 - nelle procedure di scelta del contraente, agli artt. 16 e 17, non viene contemplata la procedura aperta in quanto ritenuta inadeguata a fronte delle esigenze di riservatezza e sicurezza delle informazioni, rendendo ordinario il ricorso alla ristretta ed alla negoziata previo bando, sia per le procedure al di sotto che al di sopra delle soglie comunitarie di cui agli artt. 10 e 32; 3 - agli acquisti in parola, sono altresì applicabili le semplificazioni previste dalla L. n. 120/20, recentemente modificata dal D.L. n. 77 del 31/05/2021 (vedasi parere n. 953). Per tutto quanto precede ed in considerazione che l'RdO MEPA è da intendersi come una procedura negoziata previo bando (vedasi parere n. 959) si chiede se, per svolgere gli acquisti ai sensi del D.Lgs. 208/2011, sia possibile utilizzare solo tale strumento di e-procurement, a prescindere dalla soglia comunitaria e senza ulteriori adempimenti quali pubblicazioni preliminari e/o successive, fatto salvo per quelle di avvio e termine procedura di cui all'art. 1, co. 2, lett. b) della L. 120/20 e s.m.i.. Ten. Col. Filippo STIVANI.

I lavori eseguiti in applicazione dell'art. 67 del DPR 236/12 sono: 1 - attività in amministrazione diretta e/o a mezzo cottimi eseguiti: a) da personale (militare o civile) della Difesa; b) mediante materiali e mezzi d'opera, prelevati dai magazzini dell'Amministrazione. Solo qualora materiali o mezzi d'opera non siano disponibili, allora è possibile esternalizzarne l'approvvigionamento (noleggio o acquisto). Detti acquisti o noleggi possono essere eseguiti mediante procedure in economia, potendo utilizzare le stesse anche oltre i limiti fissati (in via generale) dall'art. 130; c) per quanto riguarda i cottimi, qualora siano previsti nei progetti approvati, è altresì possibile operare ai sensi degli artt. 65 e 66 anche contemporaneamente e senza alcun limite d'importo; 2 - l'articolo 133, relativo alla verifica della prestazione per le forniture e servizi stabilisce che "...Per le spese di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 125, co. 11 del Codice, il dipendente incaricato della ricezione dei materiali o dell'accertamento dell'esecuzione dei servizi, effettuate le verifiche quantitative e qualitative di competenza, redige dichiarazione di "buona provvista" o "buona esecuzione" che appone e sottoscrive a tergo delle fatture presentate dalle imprese". Tali soglie, devono oggi ritenersi aggiornate con gli importi, al netto dell’IVA, stabiliti dall'art. 35 del D.Lgs. 50/16; 3 - le procedure in economia di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/06 sono ad oggi confluite nei contratti sotto soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/16 e smi. Tutto ciò premesso, in considerazione che l'acquisto di beni e servizi per l'esecuzione dei lavori effettuati ai sensi dell'art. 67 del DPR 236/12 non hanno alcun limite di soglia si chiede se, per la loro verifica della prestazione, sia sempre possibile utilizzare A PRESCINDERE DALL’IMPORTO, la dichiarazione di "buona provvista" o "buona esecuzione". Ten. Col. Filippo STIVANI.

Il parere n. 1066 ha ben chiarito i limiti di soglia comunitaria relativi all'acquisizione di forniture di beni per i settori ordinari della Difesa. Non risulta però ben chiara la soglia da applicare relativamente ai soli SERVIZI per i quali si chiede definitivamente di chiarire se, per un'articolazione periferica del Ministero della Difesa, la soglia di rilevanza comunitaria sia € 139.000,00 + IVA ovvero 214.000,00 + IVA. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Nell'ordinamento italiano il cottimo fiduciario è una modalità di acquisizione di beni, servizi e lavori da parte della pubblica amministrazione, rientrante tra le cosiddette procedure in economia. Esso è disciplinato dall'art. 125 del D.Lgs. 163/06 (che al comma 5 riporta il limite per l'esecuzione dei lavori in economia entro l'importo di € 200.000 + IVA), il quale è stato abrogato dall'art. 217, let. e) del D.Lgs. 50/16.  Le procedure in economia di cui all'art. 125 del D.Lgs. 163/06, sono ad oggi confluite nei contratti sotto soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/16 e smi, i quali trovano attuazione sino ai limiti delle soglie di rilevanza comunitaria al netto dell'IVA, stabiliti dall'art. 35 della medesima norma. Per quanto precede il limite di € 200.000 + IVA per l'utilizzo dei cottimi, indicato dall'art. 66 co. 2 del DPR 236/12, risulta palesemente anacronistico rispetto a quanto disposto dal nuovo Codice concretizzando, di fatto, un caso di abrogazione implicita per sopravvenuta normativa: se così non fosse infatti si concretizzerebbe il paradosso per il quale, tutta la pubblica amministrazione, può effettuare lavori (cottimi fiduciari) fino alla soglia comunitaria di cui alla let. b) dell'art. 35 del D.lgs. 50/2016 e smi mentre, unicamente la Difesa, si ritroverebbe a poter operare solo entro il più ridotto limite di € 200.000 + IVA. Tutto ciò premesso si chiede: 1 - se tale ragionamento sia corretto; 2 - in caso di risposta affermativa se, in ragione dell'art. 74 del DPR 236/12, per i cottimi di importo superiore agli € 40.000 + IVA E FINO ALLA SOGLIA COMUNITARIA PREVISTA PER I LAVORI, sia possibile avvalersi del certificato di regolare esecuzione. Ten. Col. Filippo STIVANI.

L’art. 136, comma 4 del nuovo Codice, nel disciplinare i contratti in ambito Difesa e sicurezza, rimanda all’allegato II.20 che, come indicato dalla relazione del Consiglio di Stato a pag. 185, a far data dal 01/07/2023 sostituirà il DPR 236/2012, abrogato ai sensi dell’art. 227. Il DPR 236/2012 prevedeva, all’art. 133, una speciale disposizione che stabiliva che “… per le spese d’importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le acquisizioni di beni e servizi sono sottoposte a verifica di conformità entro venti giorni dall'acquisizione. Per le spese d’importo inferiore a detta soglia, il dipendente incaricato della ricezione dei materiali o dell'accertamento dell'esecuzione dei servizi, effettuate le verifiche quantitative e qualitative di competenza, redige dichiarazione di "buona provvista" o "buona esecuzione", che appone e sottoscrive a tergo delle fatture presentate dalle imprese”. Trattasi di una significativa semplificazione che permetteva, per gli acquisti di forniture e servizi sotto soglia in ambito Difesa e sicurezza, di verificare la prestazione tramite una più snella dichiarazione di "buona provvista" o "buona esecuzione", in luogo di un più complesso certificato di regolare esecuzione (CRE) o ancor più difficoltosa verifica di conformità. La novella legislativa, all’allegato II.20, art. 6, comma 1, lett. e), parrebbe mantenere integra la predetta speciale norma indicando che, l’ente esecutore del contratto “rilascia la dichiarazione di regolare esecuzione delle prestazioni ai fini del pagamento”. E’ possibile ritenere che, la predetta dizione, coincida con la dichiarazione di "buona provvista" o "buona esecuzione" da apporre a tergo delle fatture, menzionata all’art. 133 del DPR 236/2012? In tal caso, è possibile affermare che, la più semplice attestazione di "buona provvista" o "buona esecuzione" possa essere ancora utilizzata, nell’ambito dei contratti in parola, in luogo dei più complessi CRE o verifica di conformità?

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